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Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria

Rivista dell'Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria

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ISSN 2499-8702
Rivista dell'Osservatorio Permanente della
Giustizia Tributaria

(ONLINE) Rivista quadrimestrale

 

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Rivista dell'Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria, Aprile 2017, n. 1/2017

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Aprile 2017, n. 1/2017

 

Comitato di DirezioneComitato di Redazione

Direttore responsabile: Gianfranco Amenta

Direttore editoriale: Bernardo Comella

Web editor: Valerio Lombardo

 

Sommario

Articoli

Orientamenti giurisprudenziali

Note redazionali

Comm. Trib. Prov. Catania, Sez. XIV, 6.5.2016, n. 5415

L’omissione del contraddittorio nei procedimenti di accertamento dei tributi cagiona l’invalidità degli atti impositivi emessi. Anche gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere annullati se il Comune non si attiene all’obbligo del preventivo contraddittorio col contribuente.

Omissione dell’invito a comparire (nell’accertamento con adesione) e invalidità dell’atto impositivo - Antonino Nicotra

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Comm. Trib. Reg. Bolzano, Sez. II,  11.5.2016, n. 35

In caso di avvisi di accertamento che presentano tra loro un collegamento strutturale, la sospensione del termine per l’impugnazione, conseguente ad un’istanza di accertamento con adesione presentata in relazione al primo degli avvisi di notificati, si estende anche nei confronti dell’avviso di accertamento successivamente notificato, sempreché, a seguito dell’invito da parte dell’Ufficio, il contribuente si sia effettivamente attivato al fine di addivenire ad un accordo.

L’istanza di adesione sospende il termine per impugnare anche gli atti impositivi con un "collegamento strutturale" - Nicolò Vella

 

Rivista dell'Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria, Giugno 2016, n. 1/2016

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Giugno 2016, n. 1/2016


Comitato di DirezioneComitato di Redazione

Direttore responsabile: Salvatore Pillitteri

Direttore editoriale: Bernardo Comella

Web editor: Valerio Lombardo

Sommario

Articoli

Orientamenti giurisprudenziali

Note redazionali

Comm. Trib. Prov. Palermo, Sez. III, 24.6.2016, n.3433

L’esercizio al quale imputare i corrispettivi spettanti alle case di cura per le prestazioni rese oltre i limiti previsti nel contratto stipulato annualmente con l’Azienda Sanitaria Provinciale per l’assegnazione del “budget” è quello in cui si conclude il procedimento amministrativo che verifica l’esistenza delle condizioni alle quali il contratto subordina il pagamento dei citati corrispettivi. Prima della conclusione di tale procedimento, l’esistenza e l’ammontare dei corrispondenti ricavi non possono considerarsi certi e, pertanto, l’imputazione del componente positivo ad un esercizio diverso da quello in cui il procedimento amministrativo si conclude si pone in contrasto con l’art.109 del T.U.I.R. 

Comm. Trib. Prov. Palermo, Sez. IV, 29.9.2015, n.5922

I corrispettivi delle prestazioni rese oltre i limiti del budget assegnato in regime di convenzione con il servizio Sanitario Nazionale devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sono state emesse le relative fatture e in cui i servizi sono stati effettuati, indipendentemente dalle successive vicende di carattere amministrativo legate alla convenzione tra la società ricorrente e l’A.S.P.

Sulla competenza fiscale dei corrispettivi extra budget spettanti alle case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale - Daniela Mazzagreco

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Comm. Trib. Prov. Palermo, sez. VII, 7.10.2015, n.5432

A fronte della discrasia esistente tra la competenza economica/fiscale e la scelta aziendalistica del “management” per quanto attiene i ricavi extrabudget il Collegio ritiene che debba trovare applicazione l’art. 8 del D. Lgs. 546/1992. In applicazione del principio di affidamento e di buona fede, il legislatore ha riconosciuto al giudice il potere di disapplicare le sanzioni non penali nell’ipotesi in cui l’oggettiva incertezza della disposizione di legge abbia tratto in errore il contribuente. Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 546/1992 si rende necessario apprezzare non solo il profilo oggettivo dell’incertezza normativa, ma anche l’aspetto soggettivo, vincolato alla condizione psicologica del trasgressore (es. buona fede). In ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra i processi di “impugnazione – annullamento” bensì tra quelli di “impugnazione – merito”, il giudice, nel caso di un’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, dovrà quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti.

Le obiettive condizioni di incertezza normativa determinano la disapplicazione delle sanzioni - Isabella Catalano